Laureato in economia e commercio ed esperto di Fisco dei guadagni online. Commercialista Online ed Esperto di Web Marketing e nuove tecnologie informatiche collegate al business online.Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri dal 2010 al n. 292. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 165213 (G.U. 4° serie speciale n. 11 del 10/02/2012).RICHIEDI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA SULL'ARGOMENTO oppure richiedi l'iscrizione al Gruppo chiuso su facebook " Il Commercialista dei Fatti Sul Guadagno Online"
A seguito del Provvedimento 25 settembre 2017, adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat, sono state previste delle semplificazioni con riferimento agli obblighi comunicativi degli elenchi Intrastat mediante la razionalizzazione dei flussi informativi.
Le semplificazioni saranno applicabili a decorrere dal 2018, quindi, con riferimento agli elenchi Intrastat che hanno periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.
In base a quanto previsto dal citato Provvedimento del 25 settembre 2017, di seguito si riportano le semplificazioni introdotte in materia di elenchi Intrastat a decorrere dal 2018:
1. gli elenchi mensili Intrastat acquisti di beni (di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993) rimangono obbligatori, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 200.000 (fino al 2017 la soglia è pari ad euro 50.000); 2. per gli altri contribuenti, invece, l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat viene meno in considerazione del fatto che tale comunicazione viene assolta mediante la comunicazione trimestrale dei dati fattura (c.d. spesometro). Da tale comunicazione vengono anche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate i dati statistici di interesse dell’Istat;
1. gli elenchi mensili Intrastat relativi ai servizi ricevuti da soggetti stabiliti nella UE (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) rimangono in vita, ai soli fini statistici, sempre che l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 100.000 (fino al 2017 la soglia è pari ad euro 50.000); 2. qualora tali limiti non siano raggiunti, il modello Intra 2quater non deve essere presentato e l’informazione statistica è acquisita dall’Agenzia delle Entrate con le comunicazioni dei dati fattura (c.d. spesometro);
in merito agli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993) l’obbligo di presentazione rimane e la compilazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile a condizione che non abbiano realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro;
per tali elenchi l’unica semplificazione dal 2018 riguarda la compilazione del campo “Codice Servizio” di cui viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto: si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Con riferimento a tale semplificazione, il Provvedimento direttoriale del 25 settembre 2017, ha fatto presente che verrà creato un apposito motore di ricerca.
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