Rottura della braga condominiale. Una sentenza innovativa del Tribunale di Pescara
La vicenda. Tizio e Caio avevano promosso un giudizio nei confronti di Sempronio e il Condominio per ottenere, previa conferma del provvedimento cautelare emesso ante causam, la condanna del condomino Sempronio al risarcimento dei danni per infiltrazioni. In primo grado, il giudice ha accolto la domanda risarcitoria.
In secondo grado, la corte territoriale, invece, ha riformato la decisione del precedente giudice.
In particolare, secondo i giudici di appello la responsabilità era solo del Condominio in quanto era tenuto a riparare la "braga" di collegamento degli scarichi, con ripartizione interna della spesa fra i condomini serviti dalla colonna di scarico.
Per giungere a tale soluzione la Corte d'Appello ha osservato che, come accertato dal CTU, la rottura della braga di ghisa era localizzata nel tratto terminale della stessa con l'innesto della colonna di scarico nel tratto terminale e dunque doveva ritenersi di proprietà comune.
Avverso tale decisione, gli attori Tizio e Caio hanno proposto ricorso in cassazione denunciando la falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. e criticando la Corte d'Appello per avere ritenuto che la "braga" di collegamento tra la condotta condominiale e quella del singolo condomino rientri tra le parti comuni.
Aspetti e contrasti giurisprudenziali. Con il termine "braga" ci si riferisce a quel raccordo biforcato, c.d. a "T", che mette in connessione le tubazioni verticali con quelle orizzontali, consentendo, quindi, che dal tratto principale se ne diparta uno derivato, relativo alla singola unità immobiliare.
Nel condominio, solitamente, i tubi posizionati in verticale sono di proprietà comune, quelli in orizzontale di proprietà esclusiva del condòmino.
La giurisprudenza si è occupata più volte di tale raccordo, con pronunce che però non hanno condotto a soluzioni unanime, ma anzi, se pur apparentemente, adottando sentenze di volta in volta adattate al caso concreto.
Difatti, in passato la Cassazione riteneva sosteneva la non condominialità della braga ( Cass. Civ. n. 19045 del 03/09/2010). Successivamente abbiamo avuto un revirement giurisprudenziale.
In particolare le pronunce della Cassazione (Ordinanza 19 gennaio 2012, n. 778) e del Tribunale di Pescara (sentenza del 1 giugno 2016 n. 948).
In tali precedenti i giudici hanno considerato condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. Sicché, in questi casi, dei danni risponde il condominio.
=> La responsabilità del condominio per i danni da infiltrazione dalla braga condominiale
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella vicenda in esame, la Corte di legittimità ha osservato che a norma dell'articolo 1117 n. 3 c.c. (nella precedente formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, ma il principio non è stato modificato) si presumono comuni i canali di scarico solo "fino al punto di diramazione" degli impianti ai locali di proprietà esclusiva.
A tal proposito, conformemente a quanto già illustrato dalla giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno evidenziato che poiché la "braga", quale elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini (Cass. Civ. n. 19045 del 03/09/2010; Cass. Civ. n. 5792 del 2005; Cass. Civ. n. 583 del 2001).
Si è altresì osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (Cass. 10584 del 2012).
Premesso quanto innanzi esposto, gli ermellini affermano che deve essere confermato questo orientamento; precisando, però, che il principio seguito dalla Corte di Appello (Cass. Ord. 778/2012) a suffragio della decisione, riguardava un caso specifico: perdita individuata in "un punto della colonna condominiale verticale" e che la perdita d'acqua si verificava "anche quando era fatta scorrere l'acqua di appartamenti sovrastanti". Per meglio dire, nel caso di specie, la Corte d'Appello di Roma, avendo riscontrato la rottura della braga "nel tratto terminale della stessa.... ", si era limitata a prestare pedissequa adesione al principio espresso dell'ordinanza n. 778/2012, senza però confrontarsi adeguatamente con la situazione di fatto nel caso ad essa sottoposta e, soprattutto, senza confrontarsi con l'opzione interpretativa fornita dalla citata prevalente giurisprudenza.
Danni da infiltrazioni causati dalla rottura di una braga
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso e per l'effetto ha cassato la sentenza con rinvio ad altra corte di appello affinché venga riesaminata la vicenda dal punto di vista del diritto riguardante la natura della braga di innesto attenendosi ai principi di diritto espressi in sentenza.
Risarcimento del danno e braga condominiale
A causa di infiltrazioni provenienti dalla Braga, i condomini avevano chiesto il risarcimento nei confronti del condominio e del condomino del piano superiore
Secondo i giudici di appello la responsabilità era solo del Condominio in quanto era tenuto a riparare la "braga" di collegamento degli scarichi, con ripartizione interna della spesa fra i condomini serviti dalla colonna di scarico.
Tuttavia, la cassazione contesta tale ragionamento, in quanto la braga è strutturalmente posta nella diramazione, quindi non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini.
"Se la perdita proviene dalla diramazione del discendente condominiale, per i danni da infiltrazioni risponde il proprietario dell'appartamento del piano di sopra. In questa ipotesi, è esclusa la responsabilità comune perché la braga serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini". (Cass. Civ. Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1027).
Sentenza Scarica Corte di Cassazione n.1027 2018
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cosa si potrebbe commentare, in Italia non si è certo da niente, anche se non condivido che una braga non sia condominiale ma cercherò di metterla in pratica, come amministratore, in caso di sinistro condominiale, non la condivido perché è collegata ad una colonna di scarico condominiale, solo l'innesto potrebbe essere privato e determinare dove si è rotta e quasi impossibili saluti
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Se l'inquilino è costretto ad affittare un altro appartamento per fuggire dalle infiltrazioni il condominio ne paga le conseguenze. Tra i danni che il condominio è obbligato a risarcire al singolo proprietario,
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